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GIUGNO 2004 ASSENZE PER MALATTIA E VISITE MEDICHE DOMICILIARI
Quando
un dipendente pubblico, e nel nostro caso, un insegnante, si assenta dal
lavoro per malattia, il D.S. può
disporre, per questi, un accertamento facendone richiesta alla ASL di
competenza territoriale. La
visita medico domiciliare di controllo viene effettuata a cura della ASL
nelle fasce orarie di reperibilità che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni comprese le domeniche e le
giornate festive infrasettimanali. La legge 833/1978, che ha istituito il
Servizio Sanitario Nazionale, ha attribuito alle Unità Sanitarie Locali
(ora ASL) la competenza esclusiva in materia di accertamenti sanitari nei
confronti dei dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per
malattia. Se
il dipendente si trova nella necessità di assentarsi dal proprio domicilio
nel corso della giornata, per evitare l'applicazione della sanzione
di decadenza dal diritto al trattamento economico, deve dare tempestiva
comunicazione all’amministrazione presso cui è in servizio, precisando
l'orario in cui non sarà reperibile e produrre, al rientro in servizio, la
documentazione giustificante l’assenza effettuata. L’assenza dal proprio
domicilio è giustificata quando vi siano cause di forza maggiore
opportunamente documentate, ovvero la concomitanza con visite mediche,
prestazioni e accertamenti specialistici che non potevano essere effettuati
in orario diverso da quello previsto dalle fasce di
reperibilità o ancora per evitare gravi conseguenze per sé o per
componenti del nucleo familiare. Il
dipendente che sia risultato assente ingiustificato al momento
dell’accertamento, potrà rimediare sottoponendosi tempestivamente a
visita presso gli Uffici della ASL con motivazioni valide a giustificare la
propria assenza dal domicilio. L’assenza
ingiustificata del dipendente dal proprio domicilio, nelle fasce orarie
indicate, non seguita da opportuno controllo presso gli Uffici del S.S.N.,
rende impossibile l’accertamento dello stato di malattia e questo comporta
una serie di conseguenze:
Nei
periodi di ricovero ospedaliero non viene applicata la sanzione. Non
rientrano nelle giustificazioni accettabili motivazioni quali il mancato
funzionamento del campanello di casa e l’errata comunicazione
dell’indirizzo in quanto il dipendente è tenuto a rendere possibile ed
agevole l’accertamento del suo stato di infermità.
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