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Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento
per l’Istruzione Direzione generale per il personale della scuola -
Ufficio III Prot. n. 279 Roma 28 luglio 2004
AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI LORO SEDI Oggetto: Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA - Applicazione legge 104/92 –
Dagli
Uffici Periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, numerosi quesiti
circa quanto disposto dagli artt. 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ,
in particolare se la precedenza nella scelta delle sede, in occasione
dell’assunzione, si applica soltanto a favore degli aspiranti connotati con
handicap dalle commissioni mediche delle ASL (art. 21, legge 104/92) oppure
anche a favore della categoria di cui all’art. 33 della medesima legge. A
riguardo si riferisce che l’art. 21 della legge in questione stabilisce il
diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di
scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione, la sede di servizio
tra quelle disponibili. L’art.
33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare
lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il
diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il
trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro
consenso. Appare
evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente
dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono
essere trattate alla medesima maniera. D’altra
parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli –l’art.21 è
intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33
“ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni
differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase
di gestione del rapporto di lavoro. In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92. Il Direttore Generale F.to Giuseppe Cosentino
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