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MARZO 2004 |
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CONCILIAZIONE: riaffermati i diritti delle supplenti madri. Un'altra
vittoria per il SAM Il SAM-GILDA di Gorizia ha chiesto l’esperimento di un tentativo di conciliazione a favore di un’insegnante a tempo determinato che aveva ricevuto, per il periodo di astensione obbligatoria di maternità l’ottanta per cento dello stipendio. Il SAM ha sostenuto che: -“L’insegnante
ha percepito un’indennità pari all’80% dello stipendio in contrasto con
quanto previsto dall’art. 11 del CCNL II biennio del 15/03/01 che prevede per
la lavoratrice l’intera retribuzione fissa
mensile nel periodo di astensione obbligatoria. Il
nuovo CCNL è stato sottoscritto il 24/07/03 ed ha valore normativo per il
quadriennio 200272005 ed economico per il biennio 2002/2003. Nella
premessa viene precisato che il contratto riunisce i testi contrattuali firmati
dal 4/9/95 all’8/3/2002 e specificatamente cita il CCNL II biennio del
15/03/2001, sancendo all’ultimo capoverso che la premessa fa parte integrante
del CCNL sottoscritto dalle parti.
Si
fa presente che il D.L vo del 26/03/01 n.151 al Capo I art. 1 comma 1 cita
:”Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione”.- Questa la linea di difesa, incontestabile!! Infatti il Dirigente Scolastico ha inviato comunicazione che: -Pur
conscio che ancora permangono in alcuni notevoli incertezze nell’applicazione
della norma, la mia convinzione di fronte all’insieme della normativa (e della
sua evoluzione anche dal punto di vista interpretativo) riguardante il diritto
dell’ins. alla corresponsione del 100% dell’indennità è ora ferma ed anche
suffragata dal parere richiesto ed ottenuto da parte del Collegio dei revisori
dei Conti di questa Istituzione scolastica. Pertanto
non risulta più necessario esperire il richiesto tentativo di conciliazione.- ANCORA
UNA VITTORIA PER IL SAM! Chiara Moimas |
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