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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

Congedo straordinario retribuito della durata di due anni per assistere i figli 

con handicap grave.

I Destinatari del congedo.  

La lavoratrice madre o il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, purché abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per l’assistenza del figlio in  situazione di handicap grave ( art. 33 della legge 104/92), hanno titolo a fruire del congedo  straordinario  della durata di due anni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

Dal primo gennaio 2004, ai sensi del comma 106 dell’art. 3 della legge 24.12.2003 n. 350, è possibile fruire del congedo fin dal momento dell’accertamento, da parte dell’apposita commissione medica presso l’ASL, dello status di handicappato in situazione di gravità del soggetto che si assiste.

La durata del congedo.

La durata massima del congedo è di due anni, tale durata si raggiunge nell’arco dell’intera vita lavorativa dei genitori.

Nell’ambito di tale durata, il congedo potrà essere fruito secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:

- alternativamente, in parte dalla madre e in parte dal padre;

- non potrà essere fruito contemporaneamente dalla madre e dal padre;

- potrà essere fruito per l’intero periodo dei due anni ovvero in modo frazionato;

Il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili,  ai fini del raggiungimento del  limite massimo dei due anni, si cumula con l’altra forma di congedo biennale non retribuito per motivi familiari e personali previsto dall’art. 4 della legge n. 53/2000.

Si precisa che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, come si è detto, ha la durata di due anni complessivamente per ambedue i genitori, il congedo non retribuito previsto dall’art. 4 della legge 53/2000 è individuale per ciascun genitore ed ha la durata di due anni.

La richiesta del congedo.

La richiesta del congedo va  formulata con istanza scritta che andrà documentata con autocertificazione attestante:

- che da parte dell’altro genitore non vi sia contemporanea fruizione del congedo;

- i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell’ambito dello stesso o di precedente rapporto di lavoro.

Il congedo deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla richiesta.

Il Trattamento economico durante il congedo.

Durante la fruizione del periodo di congedo spetta all’interessato un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione in godimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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