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Congedo straordinario retribuito della durata di due anni per assistere i figli con handicap grave. I Destinatari del congedo.
La
lavoratrice madre o il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi, purché abbiano titolo a fruire dei
benefici previsti dalla normativa vigente per l’assistenza del figlio in
situazione di handicap grave ( art. 33 della legge 104/92), hanno
titolo a fruire del congedo straordinario della durata di due anni di cui al comma 2 dell’art. 4
della legge 8.3.2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Dal
primo gennaio 2004, ai sensi del comma 106 dell’art. 3 della legge
24.12.2003 n. 350, è possibile fruire del congedo fin dal momento
dell’accertamento, da parte dell’apposita commissione medica presso l’ASL,
dello status di handicappato in situazione di gravità del soggetto che si
assiste. La
durata del congedo. La
durata massima del congedo è di due anni, tale durata si raggiunge
nell’arco dell’intera vita lavorativa dei genitori. Nell’ambito
di tale durata, il congedo potrà essere fruito secondo le seguenti
indicazioni e limitazioni: -
alternativamente, in parte dalla madre e in parte dal padre; -
non potrà essere fruito contemporaneamente dalla madre e dal padre; -
potrà essere fruito per l’intero periodo dei due anni ovvero in modo
frazionato; Il congedo straordinario
retribuito per assistere i figli disabili,
ai fini del raggiungimento del limite
massimo dei due anni, si cumula con l’altra forma di congedo biennale non
retribuito per motivi familiari e personali previsto dall’art. 4 della
legge n. 53/2000. Si
precisa che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli
disabili, come si è detto, ha la durata di due anni complessivamente per
ambedue i genitori, il congedo non retribuito previsto dall’art. 4 della
legge 53/2000 è individuale per ciascun genitore ed ha la durata di due
anni. La
richiesta del congedo. La
richiesta del congedo va formulata
con istanza scritta che andrà documentata con autocertificazione
attestante: -
che da parte dell’altro genitore non vi sia contemporanea fruizione del
congedo; -
i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell’ambito
dello stesso o di precedente rapporto di lavoro. Il
congedo deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla richiesta. Il
Trattamento economico durante il congedo. Durante
la fruizione del periodo di congedo spetta all’interessato un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione in godimento.
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