Home     In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio      

     

 

 

 

Home-page

In primo piano

Rubriche

  • Autodifesa

  • normativa

  • Eventi

  • Dibattiti

  • Quesitario

  • Precari

  • Le migliori

  • Bestiario

R.S.U.

Archivio di SAM-notizie

Links

Comunica con noi

Redazione

Segreteria Nazionale

NOVEMBRE 2008


Convalescenza post ricovero

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito un importante chiarimento riguardo al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero. Diversamente da quanto previsto al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legge 112 (Brunetta), nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore, da estendere anche al successivo periodo di convalescenza.

L'interpretazione fornita dalla funzione pubblica è rilevante in quanto dovrebbe potersi applicare anche al personale del comparto scuola, il cui CCNL nel corrispondente art. 17, comma 8, espressamente prevede che "Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1"....

Riteniamo pertanto ragionevole affermare che anche per il personale della scuola, relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post ricovero ospedaliero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

M.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Home      In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio