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GENNAIO 2003


Coordinatori, fiduciari, referenti 

(di plesso)

-          Sono arrivate Grazia e Sara?

-          Ho appena telefonato in Segreteria: assenti…e non ci mandano alcun supplente; dobbiamo arrangiarci, hanno detto; forse sarà solo per un paio di giorni. C’è qualcuno a disposizione, oggi? No?….Allora dobbiamo dividere le classi.

(Seguono educate proteste e contrattazioni)

-          Guarda che Pierino-la-peste era con me l’altra settimana, ora dallo a qualcun altro!

-          Uffa! Proprio oggi che devo portarli in palestra!

-          E io, che sono ferma ancora agli uomini primitivi, ed è ormai Natale? Sapete che non si può lavorare bene, in questo modo!

-          Basta, nessun vostro diritto viene leso, io rappresento il Dirigente e vi ordino di prendere sei bambini, ciascuno di voi; e non protestate, perché all’ultima ora c’è religione in IV B ed una classe potrà ricomporsi. Ci è ancora andata bene. Per domani, vedremo.

 

Il problema è la definizione e il mansionario dei nostri colleghi coordinatori/fiduciari/referenti (di plesso): hanno incombenze didattiche oppure organizzative? Hanno, di conseguenza, una nomina da parte del Collegio dei Docenti o dal Dirigente scolastico? Possono essercene tanti quanti sono i plessi di un Istituto oppure rientrano nel numero globale (due unità) di collaboratori del Dirigente, pagabili con il fondo d’istituto?

La questione non è irrilevante, poiché molti Collegi hanno continuato a considerare esistenti queste figure e fondamentali queste incombenze che i Dirigenti dichiaravano di non potersi assumere…nonostante la loro recente super-qualifica (e conseguenti oneri ed onori). Neppure l’indennità di Direzione che ricevono, proporzionata al numero dei docenti dell’Istituto, è sufficiente a gratificarli per l’incombenza di organizzare le scuole da loro dipendenti.

Anche la Segreteria non è all’altezza dei suoi compiti (trovare un supplente), nonostante il beneficio di un’indennità di Amministrazione al Direttore Amministrativo, anch’essa proporzionata alla consistenza del corpo docente.

Non solo, ma costoro hanno trovato il sistema per allontanare da sé il fastidio di farsi crocefiggere dalle sacrosante proteste degli insegnanti che vorrebbero lavorare bene e che non accettano di vedere trasformata la propria classe, quasi quotidianamente, in una pluriclasse…di 25 alunni (N.B.: il massimo consentito per la pluriclasse è di 12 alunni) o anche più: il parafulmine è il collega collaboratore/fiduciario/referente di plesso a cui essi danno carta bianca con la formula dell’ “arrangiatevi, basta che non ci chiediate niente” (compresi i supplenti).

Da anni, quindi, i soccorrevoli insegnanti si prodigano accollandosi responsabilità altrui e soltanto ora i colleghi collaboratori/fiduciari/referenti stanno scoprendo che hanno accettato quest’incarico in forma… gratuita. Sì, perché il loro impegno viene spacciato, al momento, per un incarico didattico assegnato del Collegio dei Docenti e quindi pagabile col fondo d’Istituto, mentre questo è chiaramente un incarico di tipo organizzativo e il Contratto lo dice chiaramente: col fondo d’istituto non possono essere pagati più di due collaboratori. E questi sono scelti dal Dirigente, non vengono nominati dal Collegio.

Dubito che i Revisori dei Conti, quindi, saranno d’accordo sul pagamento dei referenti/collaboratori/fiduciari di plesso; è molto più probabile che considereranno illegittima la delibera del Collegio dei Docenti e la conseguente loro nomina ed altrettanto illegittimo il pagamento di più di due unità di collaboratori (art. 31 e art. 86, comma 2, lett. e) del CCNL 24/7/2003).

Il fatto stesso che vengano spesso definiti “fiduciari” sta ad indicare che, essendo un incarico di fiducia, è il Dirigente scolastico che li sceglie, per attribuire loro incombenze organizzative, di vigilanza e di coordinamento che sono di sua competenza, ma che può delegare...a due (soltanto due) insegnanti.

Il fatto non è nuovo, poiché già dal Contratto Economico del marzo 2001 doveva sparire la consuetudine, negli Istituti costituiti da molti plessi (oltre a 6, a volte), di trovare un referente per ogni scuola o scuoletta, evitando che una bella cifra del povero fondo d’istituto supportasse Dirigente e Direttore Amministrativo nel loro lavoro.

Lo stesso Contratto aveva previsto, nel mansionario dei Collaboratori scolastici, il dovere di sorvegliare gli alunni nei casi di emergenza: nell’attesa di un supplente, ad esempio. E da nessuna parte è scritto che si dividono le classi…anzi: il supplente è un diritto degli alunni fin dal primo giorno di assenza dell’insegnante di classe, nel caso non ci siano docenti a disposizione! E se l’assenza è superiore ai 5 giorni, il supplente deve comparire immediatamente, a garanzia di una continuità del servizio nei confronti degli alunni.

Un severo rimprovero va ai genitori, che spesso si impegnano a difendere gli impliciti aspetti assistenziali e di vigilanza della scuola ma sono assenti nel pretendere il diritto dei bambini ad una formazione qualificata. Perché non si rivolgono alle Autorità per tutelare gli interessi dei figli, danneggiati da queste continue “interruzioni del servizio scolastico”?

In conclusione, invito anche i componenti della RSU a non sottoscrivere un Contratto d’Istituto in cui si paghino più di due Collaboratori del Dirigente…anzi, che pretendano di NON pagare alcun Collaboratore: ognuno faccia il suo mestiere, e il Ministro pensi ad un’altra via per aiutare i “poveri Dirigenti”. Usciamo dalla logica di questi ultimi Contratti che considerano l’insegnamento un lavoro a mezzo servizio, che va integrato con altri lavori e in orari aggiuntivi.

 

                                                                                                               GIULIANA  BAGLIANI


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