Mensile di informazione Organo del Sindacato Autonomo Magistrale aderente alla Gilda degli Insegnanti. |
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FEBBRAIO 2004 |
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Collaboratori:meno esoneri
L’art.3 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004)
ridefinisce le norme in materia di esoneri e semi-esoneri per i docenti
collaboratori, producendone degli effetti restrittivi. L’esonero o il semi-esonero dall’insegnamento di
un docente, designato dal D.S., può essere disposto sulla base dei seguenti
criteri. -
I docenti della scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere
l’esonero (non è previsto il semi-esonero) quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi. -
I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi
di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole
con almeno cinquantacinque classi, o il semi-esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno quaranta classi. - L’esonero o il semi-esonero (limitatamente alla scuola secondaria e comprensivi) dall’insegnamento può essere disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello sopra indicato, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti: •
con plessi di qualunque ordine di scuola •
con sezioni staccate •
con sedi coordinate. Negli
istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi
restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semi-esonero può essere
disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni
staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano stati individuati dal
dirigente scolastico come collaboratori. L’esonero o semiesonero è destinato ad un unico docente e non può essere quindi diviso tra i due collaboratori.
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