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meno esoneri

 

L’art.3 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004) ridefinisce le norme in materia di esoneri e semi-esoneri per i docenti collaboratori, producendone degli effetti restrittivi.

L’esonero o il semi-esonero dall’insegnamento di un docente, designato dal D.S., può essere disposto sulla base dei seguenti criteri.

- I docenti della scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero (non è previsto il semi-esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

- I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi-esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

- L’esonero o il semi-esonero (limitatamente alla scuola secondaria e comprensivi) dall’insegnamento può essere disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello sopra indicato, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti:

• con plessi di qualunque ordine di scuola

• con sezioni staccate

• con sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semi-esonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano stati individuati dal dirigente scolastico come collaboratori.

L’esonero o semiesonero è destinato ad un unico docente e non può essere quindi diviso tra i due collaboratori.

 

 

 

 

 

 

 
     

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