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AGOSTO 2003
Indennità di prima sistemazione
Le norme sul trattamento di missione dei dipendenti statali, compresi quindi i docenti, prevedono anche l’erogazione di un’indennità definita di prima sistemazione.
Le disposizioni fondamentali in materia sono la legge 836 del 1973 e la 417 del 1976.
L’indennità, che abbiamo sopraccitato, consiste nel rimborso delle spese di viaggio e trasferta alle quali si aggiunge una cifra forfetaria e spetta nei seguenti casi:
al dipendente trasferito d’ufficio che sia costretto a spostare la propria residenza;
al personale, vincitore di concorso, già dipendente dello stato, che debba assumere servizio presso una nuova sede;
al personale collocato a riposo che, entro tre anni dal pensionamento, trasferisca la propria residenza;
alla famiglia di un dipendente deceduto in servizio che, come nel caso precedente, trasferisca il proprio domicilio in altra città, entro tre anni dalla morte del congiunto;
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 836/73 l’indennità è dovuta anche al dipendente non di ruolo trasferito per assunzione in servizio di ruolo. In pratica il supplente che sta in graduatoria in provincia di Milano, se entra in ruolo a Trieste può richiedere rimborso delle spese di trasferta e viaggio per indennità di prima sistemazione. L’indennità scatta quando il nuovo domicilio dista non meno di 30 km dal precedente.
L’esperienza ha dimostrato che pochissimi conoscono ed utilizzano queste norme nell’ambito della scuola.
Ricordiamo che le indennità non percepite possono essere reclamate entro il termine di prescrizione di 5 anni.
Rino Di Meglio
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