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Inidoneità all’insegnamento

a cura di Giuliana Bagliani

L’art. 17 del CCNL 2003, al comma 3, regolamenta la dispensa dal servizio per:

- superamento del limite massimo di aspettativa per infermità: dopo i 18 mesi di assenza per malattia nell’ultimo triennio di servizio, si possono aggiungere altri 18 mesi per casi particolarmente gravi (ma senza retribuzione) previa richiesta da parte dell’Amministrazione scolastica di accertamento, da parte del Collegio Medico della Commissione Medica di Verifica (CMV) esistente presso gli uffici provinciali del Tesoro* (non più quindi presso la A.S.L.), di una eventuale assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 512 del T.U. n. 297 del 1994, richiamato da un Comunicato dell’ARAN pubblicato sulla G.U. n. 104 del 7/5/2003). In quest’ultimo caso, infatti, si viene licenziati e, nel caso si sia maturato il diritto alla pensione (almeno 15 anni di contributi), essa si percepisce immediatamente dopo la dispensa dal servizio, altrimenti si cessa dal servizio senza diritto a pensione e i contributi vengono trasferiti all’INPS (art.: 124 T.U. 1092/73 e art 4 L 177/1976). Nel caso vi ricorrano le condizioni, al compimento dei 65 anni, l’INPS erogherà la cosiddetta pensione sociale. Quanto detto vale sia per gli uomini che per le donne. Nel caso di assenze di 36 mesi (termine ultimo per la conservazione del posto), prima del rientro a scuola,  l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di sottoporre il dipendente a visita medica presso la CMV (Commissione Medica di Verifica),  per accertare l’idoneità fisica (pur temporanea) sussistente nel momento del rientro;

- inidoneità fisica permanente: può essere richiesta in qualsiasi momento, quando se ne verifichino i presupposti, seguendo tale procedura:

1.        per disposizione del Dirigente scolastico (facoltà riconosciuta ai datori di lavoro per comportamenti del dipendente, tali da far presupporre uno stato di infermità: art. 5, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, L. 20/5/1970 n. 300) o, come capita più frequentemente, su istanza dell’insegnante stesso. L’Amministrazione scolastica dispone una visita medica collegiale presso la CMV competente per territorio provinciale; nel caso di richiesta da parte del dipendente, alla domanda va allegato un certificato che, pur non indicando la diagnosi (nel rispetto della tutela della riservatezza, legge n. 675 del 31.12.1996), dichiari il parere personale del medico curante e  la possibilità che il dipendente non sia più in condizioni fisiche di esercitare le sue funzioni;

  1. per tutelare in sede di visita i propri interessi, il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia;

  2. nel verbale di visita medico collegiale redatto dalla CMV non dovrà essere indicata la diagnosi, ma la dichiarazione di eventuale: inidoneità temporanea all’insegnamento ovvero inidoneità permanente alla funzione docente ovvero inidoneità permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

  3. l’istituzione scolastica, non appena riceve la comunicazione dell’esito della visita (art. 7, comma 5 del D.M. 12/2/2004) o l’acquisizione del verbale della visita collegiale, notifica al docente l’esito della visita stessa mediante copia dell’atto in suo possesso (facendosene rilasciare ricevuta) e, con proprio decreto, colloca il docente in assenza d’ufficio per malattia; invia poi il decreto all’Ufficio Provinciale del Tesoro;

  4. il dipendente può, dopo aver ricevuto dalla scuola copia del verbale, comunicare le sue osservazioni contrarie (art. 129 del DPR 10/1/1957 n. 3, comma 3) ed eventualmente chiedere l’utilizzo in altri compiti, entro il termine indicato nella certificazione; scaduti i termini, si considera che il dipendente non intenda essere utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento; nel caso di inidoneità temporanea, la richiesta di utilizzo in altri compiti (biblioteca scolastica, ufficio di Segreteria della scuola, CSA, Ufficio Scolastico Regionale…), fa permanere nell’Amministrazione scolastica, ma il dipendente adotta l’orario dell’ufficio in cui si presta servizio (36 ore settimanali, ferie non corrispondenti alle vacanze degli alunni); nel caso di inidoneità permanente alla funzione docente, non potendo essere obbligati a svolgere un lavoro diverso, si può chiedere di essere utilizzati in altri compiti, ma anche rinunciare ad altra utilizzazione e si è così automaticamente licenziati, con diritto però alla corresponsione immediata della pensione soltanto se si è raggiunto il numero minimo di anni di servizio richiesti (15 anni);

  5. nel caso di inidoneità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, la dispensa dal servizio decorre dalla data di emanazione del provvedimento, mentre, per il periodo intercorrente tra la visita medico collegiale ed il decreto di licenziamento, il dipendente è considerato in servizio di fatto, pur in assenza per malattia: continua a percepire lo stipendio, ma senza effetti sulla pensione (in relazione al servizio fatto ed a qualche eventuale miglioramento retributivo maturato nel frattempo). Con il consenso dell’interessato, può essere consentita la retroattività della dispensa, conveniente nel caso sia stato superato il limite massimo di assenza per malattia e il dipendente rischi di non godere più dello stipendio e non ancora della pensione.

In tutti i casi di dispensa dal servizio per infermità, si ha diritto alla indennità sostitutiva per mancato preavviso della risoluzione del rapporto di lavoro (art. 21 del CCNL): 2 mesi di stipendio per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi con anzianità fino a 10 anni e 4 mesi con anzianità oltre 10 anni.

* Effetto del recente D.M. Economia e Finanza del 12/2/2004 (G.U. 23/2/2004), emanato in relazione alla delega contenuta nell’art. 6, comma 13, del DPR 29/10/2001 n. 461. 

Inidoneità Conseguenze lavorative Conseguenze economiche
Temporanea all'insegnamento Utilizzo in altri compiti (da richiedere), orario di 36 ore. Stipendio da insegnante
Permanente all'insegnamento Utilizzo (su richiesta) in altri compiti, orario di 36 ore.

Licenziamento: basta dichiarare che non si vuole essere utilizzati in altri compiti o non dichiarare niente

Stipendio da insegnante

 

 

Con almeno 15 anni di contributi pensione immediata

Permanente ad ogni proficuo lavoro Licenziamento Con almeno 15 anni di contributi pensione immediata

 

 

MODELLO DI DOMANDA

…………………(data)Al Dirigente scolastico

 Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a…………………………, nato/a a …………… il …………., residente a ……………………… in via ………………………….., in servizio presso ………………………. con la qualifica di …………………

                                               

chiede

 

di essere sottoposto a visita medico collegiale per valutare la propria idoneità all’insegnamento ed ottenere la dispensa dal servizio (o, in alternativa, l’utilizzo in altri compiti).

Allega la dichiarazione del proprio medico di fiducia, attestante l’ipotesi di inidoneità all’esercizio della funzione docente.

......................(data)

                                                                        ……………………………. (firma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

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