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Nazionale
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Inidoneità
all’insegnamento
a
cura di Giuliana Bagliani
L’art.
17 del CCNL 2003, al comma 3, regolamenta la dispensa dal servizio per:
- superamento
del limite massimo di aspettativa per infermità: dopo i 18 mesi di
assenza per malattia nell’ultimo triennio di servizio, si possono
aggiungere altri 18 mesi per casi particolarmente gravi (ma senza
retribuzione) previa richiesta da parte dell’Amministrazione scolastica di
accertamento, da parte del Collegio Medico della Commissione Medica di
Verifica (CMV) esistente presso gli uffici provinciali del Tesoro* (non più
quindi presso la A.S.L.), di una eventuale assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 512 del T.U. n. 297 del
1994, richiamato da un Comunicato dell’ARAN pubblicato sulla G.U. n. 104
del 7/5/2003). In quest’ultimo caso, infatti, si viene licenziati e, nel
caso si sia maturato il diritto alla pensione (almeno 15 anni di
contributi), essa si percepisce immediatamente dopo la dispensa dal
servizio, altrimenti si cessa dal servizio senza diritto a pensione e i
contributi vengono trasferiti all’INPS (art.: 124 T.U. 1092/73 e art 4 L
177/1976). Nel caso vi ricorrano le condizioni, al compimento dei 65 anni,
l’INPS erogherà la cosiddetta pensione sociale. Quanto detto vale sia per
gli uomini che per le donne. Nel caso di assenze di 36 mesi (termine ultimo
per la conservazione del posto), prima del rientro a scuola,
l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di sottoporre il
dipendente a visita medica presso la CMV (Commissione Medica di Verifica),
per accertare l’idoneità fisica (pur temporanea) sussistente nel
momento del rientro;
- inidoneità
fisica permanente: può essere richiesta in qualsiasi momento, quando se
ne verifichino i presupposti, seguendo tale procedura:
1.
per disposizione del Dirigente scolastico (facoltà riconosciuta ai
datori di lavoro per comportamenti del dipendente, tali da far presupporre
uno stato di infermità: art. 5, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, L.
20/5/1970 n. 300) o, come capita più frequentemente, su istanza
dell’insegnante stesso. L’Amministrazione scolastica dispone una visita
medica collegiale presso la CMV competente per territorio provinciale; nel
caso di richiesta da parte del dipendente, alla domanda va allegato un
certificato che, pur non indicando la diagnosi (nel rispetto della tutela
della riservatezza, legge n. 675 del 31.12.1996), dichiari il parere
personale del medico curante e la
possibilità che il dipendente non sia più in condizioni fisiche di
esercitare le sue funzioni;
-
per tutelare in sede
di visita i propri interessi, il dipendente può farsi assistere da un
medico di fiducia;
-
nel verbale di visita
medico collegiale redatto dalla CMV non dovrà essere indicata la
diagnosi, ma la dichiarazione di eventuale: inidoneità temporanea
all’insegnamento ovvero inidoneità permanente alla funzione docente
ovvero inidoneità permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
-
l’istituzione
scolastica, non appena riceve la comunicazione dell’esito della visita
(art. 7, comma 5 del D.M. 12/2/2004) o l’acquisizione del verbale
della visita collegiale, notifica al docente l’esito della visita
stessa mediante copia dell’atto in suo possesso (facendosene
rilasciare ricevuta) e, con proprio decreto, colloca il docente in
assenza d’ufficio per malattia; invia poi il decreto all’Ufficio
Provinciale del Tesoro;
-
il dipendente può,
dopo aver ricevuto dalla scuola copia del verbale, comunicare le sue
osservazioni contrarie (art. 129 del DPR 10/1/1957 n. 3, comma 3) ed
eventualmente chiedere l’utilizzo in altri compiti, entro il termine
indicato nella certificazione; scaduti i termini, si considera che il
dipendente non intenda essere utilizzato in compiti diversi
dall’insegnamento; nel caso di inidoneità temporanea, la richiesta di
utilizzo in altri compiti (biblioteca scolastica, ufficio di Segreteria
della scuola, CSA, Ufficio Scolastico Regionale…), fa permanere
nell’Amministrazione scolastica, ma il dipendente adotta l’orario
dell’ufficio in cui si presta servizio (36 ore settimanali, ferie non
corrispondenti alle vacanze degli alunni); nel caso di inidoneità
permanente alla funzione docente, non potendo essere obbligati a
svolgere un lavoro diverso, si può chiedere di essere utilizzati in
altri compiti, ma anche rinunciare ad altra utilizzazione e si è così
automaticamente licenziati, con diritto però alla corresponsione
immediata della pensione soltanto se si è raggiunto il numero minimo di
anni di servizio richiesti (15 anni);
-
nel caso di inidoneità
permanente a qualsiasi proficuo lavoro, la dispensa dal servizio
decorre dalla data di emanazione del provvedimento, mentre, per il
periodo intercorrente tra la visita medico collegiale ed il decreto di
licenziamento, il dipendente è considerato in servizio di fatto, pur in
assenza per malattia: continua a percepire lo stipendio, ma senza
effetti sulla pensione (in relazione al servizio fatto ed a qualche
eventuale miglioramento retributivo maturato nel frattempo). Con il
consenso dell’interessato, può essere consentita la retroattività
della dispensa, conveniente nel caso sia stato superato il limite
massimo di assenza per malattia e il dipendente rischi di non godere più
dello stipendio e non ancora della pensione.
In
tutti i casi di dispensa dal servizio per infermità, si ha diritto
alla indennità sostitutiva per mancato preavviso della risoluzione del
rapporto di lavoro (art. 21 del CCNL): 2 mesi di stipendio per dipendenti
con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi con anzianità fino a 10
anni e 4 mesi con anzianità oltre 10 anni.
*
Effetto del recente D.M. Economia e Finanza del 12/2/2004 (G.U. 23/2/2004),
emanato in relazione alla delega contenuta nell’art. 6, comma 13, del DPR
29/10/2001 n. 461.
Inidoneità |
Conseguenze
lavorative |
Conseguenze
economiche |
Temporanea
all'insegnamento |
Utilizzo
in altri compiti (da richiedere), orario di 36 ore. |
Stipendio
da insegnante |
Permanente
all'insegnamento |
Utilizzo
(su richiesta) in altri compiti, orario di 36 ore.
Licenziamento:
basta dichiarare che non si vuole essere utilizzati in altri compiti
o non dichiarare niente |
Stipendio
da insegnante
Con almeno 15 anni
di contributi pensione immediata |
Permanente
ad ogni proficuo lavoro |
Licenziamento |
Con
almeno 15 anni di contributi pensione immediata |
MODELLO
DI DOMANDA
…………………(data)Al
Dirigente scolastico
Al
Dirigente Scolastico
Il/la
sottoscritto/a…………………………, nato/a a
…………… il …………., residente a
……………………… in via …………………………..,
in servizio presso ………………………. con la qualifica di
…………………
chiede
di
essere sottoposto a visita medico collegiale per valutare la propria
idoneità all’insegnamento ed ottenere la dispensa dal servizio
(o, in alternativa, l’utilizzo in altri compiti).
Allega
la dichiarazione del proprio medico di fiducia, attestante
l’ipotesi di inidoneità all’esercizio della funzione docente.
......................(data)
…………………………….
(firma)
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