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OTTOBRE 2006 INPDAP Astensione facoltativa: interamente valida ai fini della buonuscita L’INPDAP, attraverso la nota operativa n. 21 del 12 luglio 2006, ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione, ai fini dell’indennità di buonuscita, dei periodi di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) all’interno del rapporto di lavoro. In particolare ha fatto luce su come l’art.: 7, comma 5 della legge 53 del 2000 abbia stabilito che i periodi di astensione facoltativa “sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità”. Pertanto l’astensione facoltativa ad assegni ridotti, nei limiti dei 6 mesi entro il terzo anno di vita del bambino, viene computata per intero. La legge 53 del 2000 ha dunque modificato le precedenti disposizioni dettate dalla legge 1407 del 1956, la quale stabiliva che i suddetti periodi, soggetti a riduzione degli assegni, venissero valutati al 50% ai fini della buonuscita e fossero riscattabili volontariamente per la restante parte degli interessati. Michela Gallina
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