|   Home    |  In primo piano  |   Rubriche   |   RSU     |  Archivio   |   


GENNAIO 2004


DIRITTO ALLA MENSA GRATUITA

Hanno diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita i docenti in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

Nella scuola elementare che prevede organizzazione a tempo pieno o rientri pomeridiani, ne hanno diritto gli insegnanti tenuti ad effettuare assistenza educativa alla mensa, nell’ambito del loro orario di servizio.

Dove risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio mensa gratuito l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano.

Altre modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

La succitata disciplina (regolamentata dall’art.: 42 del CCNL 2003-05) è suscettibile di modifiche che si renderanno necessarie all’entrata in vigore delle legge 53/2003 e delle relative disposizioni attuative

Michela Gallina


PERMESSI BREVI

Quanto riferito ai permessi brevi, è contenuto nell’art.: 16 del CCNL 2002-05.

A tutto il personale docente (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) sono attribuiti permessi brevi, ossia della durata non inferiore all’unità minima di lezione e fino ad un massimo di due ore giornaliere. La richiesta va presentata per iscritto e l’attribuzione degli stessi è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio, alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio e alla presenza di particolari motivazioni di ordine personale.

I permessi fruiti nel corso dell’anno non devono superare l’ammontare orario settimanale di servizio.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione del permesso. Il recupero può essere effettuato in una o più soluzioni, compatibilmente con le esigenze di servizio, dando la precedenza alle supplenze, alle attività di integrazione e alla classe in cui avrebbe dovuto prestare servizio al momento del permesso.

Se il recupero risultasse impossibile per motivi ascrivibili al dipendente, l’Amministrazione è tenuta a trattenere parte dello stipendio corrispondente al numero di ore di servizio non effettuate.

Michela Gallina

 


|   Home    |  In primo piano  |   Rubriche   |   RSU     |  Archivio   |