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Mobilità
intercompartimentale negata. In base alle disposizioni contenute nella finanziaria, legge 311/2004, l’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e la Ragioneria generale dello Stato hanno specificato, in un circolare dell’11 aprile 2005, che ai docenti e al personale ATA del comparto scuola è negata la possibilità di trasferimento presso altra amministrazione pubblica dello Stato e negli enti pubblici non economici. Viene fatta eccezione solo nei casi di docenti dichiarati inidonei alle funzioni per motivi di salute e collocati fuori ruolo. La mobilità intercompartimentale può essere attuata tra amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni, escluso il comparto scuola non soggetto a tale regime. Le restrizioni indicate sopra, per quanto coerenti con i dettami della Finanziaria, appaiono in conflitto con altre disposizioni che regolano il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ad esempio il D.lvo 165/2001 che vede, nella mobilità intercompartimentale, la possibilità di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti. Michela Gallina
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