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MAGGIO 2008 ORGANICI DELLA SCUOLA PRIMARIA a cura di Laura Razzano
Informazioni utili Parlare di organici non è solo un modo per distribuire risorse e posti, l’organico è lo strumento per far funzionare le scuole, offrire agli alunni quanto promesso dal Pof e realizzare una scuola di maggiore qualità e di vera integrazione. Meno insegnanti significa sempre minore qualità. La materia è oggetto di informazione preventiva annuale alle RSU (art.6, comma 2, lettera A del C.C.N.L. 2006-2009). La Legge 5 giugno 1990, 148 “Riforma dell'ordinamento della scuola elementare” sostiene che il numero di alunni per ciascuna classe non può essere superiore a 25, salvo il limite di 20 per le classi che accolgono alunni portatori di handicap. I posti in organico della scuola primaria sono calcolati su un modello orario di 30 ore settimanali per classe. In base al DM. 331 del 1998 e al DM 141 del 1999 i docenti non possono avere, di norma, più di 25 alunni per classe e meno di 10. Le pluriclassi, previste in casi particolari, non possono avere più di 12 alunni e meno di sei. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica Decreto ministeriale 26 giugno 1992: il massimo affollamento ipotizzabile fissato in 26 persone/Aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
CRITERI DI ASSEGNAZIONE Il Ministero automaticamente assegna i posti per ogni singolo plesso in base a
Il dirigente regionale distribuisce i posti a disposizione in base alle apposite circolari ministeriali annuali e secondo le richieste dei dirigenti scolastici verificate dagli Uffici scolastici provinciali. In conseguenza di ciò si evidenziano eventuali insegnanti soprannumerari o posti vacanti.
Plessi con meno di 75 alunni TEMPO NORMALE Un posto ogni 10 alunni o frazione pari o superiore al cinque. TEMPO PIENO
I posti vengono assegnati direttamente al plesso per consentirne il funzionamento.
Plessi da 75 sino a 125 alunni Per ogni plesso si tiene conto del numero degli alunni e dei posti necessari divisi in: comuni, pluriclasse, all'aperto e metodi differenziati. Prima si calcolano gruppi di alunni: al massimo 26 in prima, 25 in seconda e terza, 24 in quarta e quinta, si arrotonda all'estremo superiore. Successivamente si calcolano i posti: TEMPO NORMALE Si moltiplica il numero dei gruppi per 1,33. TEMPO PIENO Si moltiplica il numero di gruppi per due. I posti vengono prima assegnati al plesso e poi sommati a livello di circolo o di Istituto comprensivo.
Plessi con oltre 125 alunni Prima si calcolano gruppi di alunni: al massimo 26 in prima, 25 in seconda e in terza, 24 in quarta e quinta, si arrotonda all'estremo superiore. Successivamente i gruppi ottenuti si sommano a livello di circolo o Istituto comprensivo. Si calcolano quindi i posti che, in questo caso, sono considerati a livello di circolo o Istituto comprensivo. TEMPO NORMALE Si moltiplica il numero dei gruppi di tutto il circolo per 1,50 (si arrotonda all'estremo superiore). TEMPO PIENO Si calcolano i posti come per il tempo normale, poi si sommano tutti gruppi del circolo o Istituto comprensivo e si moltiplica per due.
Lingua straniera La lingua straniera deve essere insegnata dai docenti specialisti (coloro che insegnano su più classi) o specializzati (coloro che insegnano all’interno della o delle loro classi). Lo specialista viene assegnato su base regionale, quando non vi siano docenti in grado di coprire tutte le classi. Si calcola uno specialista per 7/8 classi e almeno 18 ore di insegnamento sulla lingua.
Diritti degli alunni diversamente abili (D.M. 141 del 3 giugno 1999). L'articolo 10 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 è sostituito dal seguente: 10.1 le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap, sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dell'insegnante di sostegno, nonché dall'altro personale della stessa scuola. 10. 2 la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il tetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi. 10.3 in relazione al disposto del comma quattro, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare però il limite massimo di 25, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
Organico di diritto O.D. È la previsione, in base agli alunni iscritti, dei posti spettanti alle scuole. Organico di fatto O.F. È l'aggiornamento di luglio che avvicina le previsioni alla realtà, tenendo conto dei cambiamenti. Si riferisce all'anno scolastico che sta per cominciare: un posto dato nel fatto non viene necessariamente concesso anche nell'anno successivo.
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