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PERMESSI RETRIBUITI e 

NON RETRIBUITI

(art.15 e 19 del CCNL 2002-2005)

Affrontiamo Schematicamente la materia dei permessi raffrontando le diverse situazioni derivanti da contratti a tempo indeterminato e determinato.

Durante i periodi di permesso retribuito al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di  bilinguismo e di trilinguismo. Tali periodi risultano validi a tutti gli effetti compresi quelli pensionistici e di carriera.

Un insegnante in servizio con contratto a tempo determinato può usufruire per gran parte degli stessi permessi, con la differenza però che alcuni di essi non gli vengono retribuiti, di conseguenza godrà unicamente del diritto alla conservazione del posto. I periodi di assenza senza assegni interrompono anche la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli pensionistici e di carriera.

I permessi sotto elencati sono erogati (attribuzione) a domanda da presentarsi al dirigente scolastico.

Personale con contratto a tempo indeterminato Personale con contratto a tempo determinato

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

PERMESSO RETRIBUITO

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

PERMESSO NON RETRIBUITO

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica  e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

PERMESSO RETRIBUITO

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica  e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

PERMESSO RETRIBUITO

tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

PERMESSO RETRIBUITO

sei giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

PERMESSO NON RETRIBUITO

In aggiunta ai tre giorni sopraccitati i 6 giorni di ferie previsti dall’art. del CCNL (fruibili durante i periodi di attività didattica) possono essere trasformati in permessi retribuiti, in tale caso non opera la condizione di non creare oneri all’amministrazione.

Documentabili anche mediante autocertificazione

PERMESSO RETRIBUITO
 

quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

PERMESSO RETRIBUITO

quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

PERMESSO RETRIBUITO

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge

I permessi di cui all'art. 33, comma 3 del CCNL, della legge 5 febbraio 1992, n. 104  sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 , convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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