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Redazione

Segreteria Nazionale

MAGGIO 2008


PRECISAZIONE

Congedi parentali interrotti dalla malattia

Per quanto concerne i congedi parentali interrotti dalla malattia del figlio o della madre, l'Ufficio del lavoro di Trieste si č espresso chiarendo che, come affermato nella circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, la malattia del figlio prevede la sospensione del congedo a domanda dell'interessato, cosė come avviene a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

Sempre lo stesso Ufficio, facendo riferimento all'articolo 32 del T.U. n. 151/2001, sostiene che il congedo parentale sia nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio (articolo 47 dello stesso T.U.); infatti si tratta di istituti diversi sotto il profilo normativo.

Anche il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, in risposta ad un'istanza di appello in materia di malattia del bambino, insorta durante il periodo di fruizione del congedo parentale, ritiene che sia possibile, su domanda dell'interessato, sospendere la fruizione del congedo.

Giuliana Bagliani

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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