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Segreteria Nazionale

 

 

I rapporti con le famiglie

 

Spesso in merito agli incontri con le famiglie si creano confusioni tra i colleghi che non sempre sanno dove collocarli fra gli obblighi contrattuali e come conteggiarli.

Dal punto di vista contrattuale i rapporti con le famiglie degli alunni sono definiti nell’art. 27 del CCNL  “attività funzionali all’insegnamento”.

Gli incontri con i genitori possono essere di tipo collegiale o individuale

Per COLLEGIALE si intende ovviamente il gruppo docenti che incontra i singoli genitori per l’informazione sui risultati e sull’andamento delle attività educative (questo obbligo rientra nel monte delle 40 ore previste per i collegi dei docenti art. 27 comma 3 lettera a), non si tratta cioè né dell’assemblea dei genitori, alla quale l’insegnante è invitato ma senza diritto di voto e non ha neppure obbligo di presenziarvi, né del Consiglio di interclasse o intersezione che rientra in un altro comma dello stesso articolo.

I rapporti INDIVIDUALI con le famiglie sono indicati dal contratto come attività dovute, rientranti nella “funzione docente” ma non quantificate  (art. 27 comma 2 lettera c) alla stregua della correzione dei compiti e della preparazione delle lezioni. L’aggettivo “individuale” è riferito all’insegnante non ai genitori, si tratta quindi delle situazioni in cui il genitore chiede un incontro con un singolo docente.

M.G.

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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