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I
rapporti con le famiglie Spesso
in merito agli incontri con le famiglie si creano confusioni tra i colleghi
che non sempre sanno dove collocarli fra gli obblighi contrattuali e come
conteggiarli. Dal
punto di vista contrattuale i rapporti con le famiglie degli alunni sono
definiti nell’art. 27 del CCNL “attività
funzionali all’insegnamento”. Gli
incontri con i genitori possono essere di tipo collegiale o individuale Per
COLLEGIALE si intende ovviamente il gruppo docenti che incontra i singoli
genitori per l’informazione sui risultati e sull’andamento delle attività
educative (questo obbligo rientra nel monte delle 40 ore previste per i
collegi dei docenti art. 27 comma 3 lettera a), non si tratta cioè né
dell’assemblea dei genitori, alla quale l’insegnante è invitato ma
senza diritto di voto e non ha neppure obbligo di presenziarvi, né del
Consiglio di interclasse o intersezione che rientra in un altro comma dello
stesso articolo. I rapporti INDIVIDUALI con le famiglie sono indicati dal contratto come attività dovute, rientranti nella “funzione docente” ma non quantificate (art. 27 comma 2 lettera c) alla stregua della correzione dei compiti e della preparazione delle lezioni. L’aggettivo “individuale” è riferito all’insegnante non ai genitori, si tratta quindi delle situazioni in cui il genitore chiede un incontro con un singolo docente. M.G. |
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