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RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione indica la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali.
La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.
COMPUTO SERVIZI PRE-RUOLO
Il dipendente dello Stato ha diritto al computo ai fini pensionistici (ai sensi D.P.R. 1092/1973), mediante semplice domanda, di tutti i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo presso lo Stato o altri Enti Pubblici e dichiarati all’atto dell’assunzione in ruolo.
Sono computabili :
- servizio militare;
- servizio di supplente nelle scuole statali di ogni ordine e grado;
- altri servizi statali, o presso altri enti pubblici;
- altri servizi che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali con l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria.
RICONGIUNZIONE GRATUITA
RICONGIUNZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI INPS
ART. 8 LEGGE 29/79 E ART. 2
LEGGE 482/88 (Enti soppressi)
Che cosa consente
Consente di ricongiungere, in forma gratuita, le posizioni contributive maturate presso l'INPS .
Destinatari
Riguarda tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell'ente, disposta con legge dello Stato o della Regione, siano poi stati collocati presso un ente iscritto all' INPDAP nonchè quelli previsti dall' art. 2 della L. 482/88 comunque soppressi.
Requisiti
Per la ricongiunzione gratuita i requisiti richiesti sono i seguenti:
- soppressione con legge statale o regionale dell'ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
- collocamento d'ufficio presso altro ente iscritto all'INPDAP del personale già dipendente dell'ente soppresso.
Come si ottiene
La ricongiunzione si ottiene a domanda che deve essere presentata all'Ufficio Provinciale INPDAP, indicando la Sede INPS dove è giacente la contribuzione (non esistono termini di decadenza e l'INPDAP può effettuare anche d'ufficio tale tipo di ricongiunzione). Se si è dipendenti statali la domanda va presentata al proprio ufficio di appartenenza.
L'Ufficio lNPDAP competente (o la propria amministrazione se si è dipendenti statali), ricevuta la domanda ed acquisiti i periodi di contribuzione dall'INPS, comunicherà all'interessato l'avvenuto riconoscimento, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.
RICONGIUNZIONE ONEROSA
RICONGIUNZIONE DEI PERIODI EX ART. 2 LEGGE 29/79
(lavoro presso privati)
Che cosa consente
La ricongiunzione onerosa, ai fini di un unico trattamento di pensione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS .
Destinatari
Sono i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
Requisiti
È richiesto un minimo di un anno di iscrizione all'INPDAP per i lavoratori non di ruolo; se si tratta di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cioè coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), il minimo di contribuzione obbligatoria non può essere inferiore a cinque anni. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell'interessato.
Come si ottiene
Se si è dipendenti statali va presentata domanda alla amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI ) la domanda deve essere presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio.
Termini di presentazione della domanda
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè entro l'ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
PERIODI RISCATTABILI
Che cosa consente il riscatto
Consente di valutare onerosamente, nell'ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi di servizio prestati anteriormente all'iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche disposizioni di legge...).
Destinatari
La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
Dipendenti dello Stato
Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell'interessato, i seguenti periodi e servizi:
- servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
- durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto prima di questa data era necessario che il diploma di laurea fosse infatti un requisito per l’accesso a quel determinato posto, tanto è vero che i maestri laureati non potevano riscattare il titolo di studio).
- diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
- dottorato di ricerca;
- lauree brevi:
- corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
- periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti utili a pensione (con ricongiunzione o totalizzazione);
- periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero;
- periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio;
- servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.
NOTA BENE: ovviamente i periodi riscattabili, ad esempio lauree e specializzazione non possono essere contemporanei al servizio effettivo. E’ possibile quindi effettuare riscatti parziali.
Come si ottiene
Si ottiene con domanda di riscatto, diretta all'Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini:
- cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione;
- qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
- nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.
(Elaborazione da fonte INPDAP)
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