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Trattenuta
per assenza per malattia, interpretazione ARAN dell’art.17 comma 8 del
C.C.N.L. 24.7.2003. L’art.
17 comma 8 del CCNL, sottoscritto in data 24.7.2004, prevede il seguente
trattamento economico, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui
al comma 1 dello stesso articolo: a)
intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione
professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i
primi nove mesi di assenza. Nell'ambito
di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b)
90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di
assenza; c)
50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. L’ARAN
recentemente ha precisato che la decorrenza economica della norma prevista
dall’at. 17 comma 8 è da considerarsi dall’1.9.2002 e non dalla data di
sottoscrizione del contratto il 24.7.2003. Pertanto
non si effettuano più trattenute sulla retribuzione professionale docenti
in caso di assenze per malattia inferiori a 15 giorni a partire dalla
decorrenza economica del contratto di lavoro e cioè dall’1.1.2002.
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