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GIUGNO 2008 La VALUTAZIONE è prerogativa esclusiva dei docenti. Essendoci pervenute segnalazioni di ingerenze sulla valutazione da parte di dirigenti scolastici che pretendono, del tutto arbitrariamente, di modificare i giudizi espressi dagli insegnanti nelle schede di valutazione, vogliamo ricordare a tutti i colleghi che la valutazione è una prerogativa che compete solo ed esclusivamente agli insegnanti, e in particolare al gruppo docente di classe e non al Consiglio di interclasse, né al dirigente ed invitiamo i nostri lettori a segnalarci eventuali irregolarità da parte della dirigenza. Il più delle volte si tratta di una dirigenza proveniente dalla scuola secondaria, in cui il Consiglio di classe (così com’era dal 74) ha prerogative valutative e prevede la lettura dei giudizi individuali e la possibilità di una rielaborazione degli stessi. Altre volte si tratta di DS che premono per modificare le valutazioni in senso migliorativo, interpretando in modo personale il concetto di “successo formativo” obbligato, in modo da garantire a se stessi l’approvazione e la preferenza da parte di alunni e famiglie. E’ bene dunque rispolverare alcuni passaggi e cambiamenti che sono stati introdotti dalla riforma Moratti ancora vigente ed i cui effetti perdurano e perdureranno fintanto che nuove norme non giungeranno a modificarli. Per quanto riguarda la scuola primaria, in merito alla valutazione ed in particolare alla decisione di eventuali provvedimenti di bocciatura, fino a prima della Riforma Moratti, il Consiglio d’Interclasse deliberava a maggioranza e il D.S. aveva diritto ad un voto come ciascun docente. Con la riforma, Consiglio d’interclasse e dirigente sono stati spogliati della prerogativa di cui prima godevano ed è bene che questo venga ricordato soprattutto ai dirigenti se tendono ad interferire nelle decisioni degli insegnanti. La Riforma infatti nei tre documenti normativi che l’hanno caratterizzata: Legge Delega 53/2003, Dlvo 59/2004 e C.M. 29/2004, ha espropriato il dirigente scolastico del potere di esprimersi in merito alla valutazione degli alunni ed ha conferito agli insegnanti di classe, e solo ad essi all’unanimità, il potere di decidere in merito alla valutazione ed anche all’eventuale bocciatura di un alunno. Ripercorrendo in ordine cronologico i documenti sopraccitati troviamo un primo accenno all’interno della qL. 53/2003 (art. 3, lettera a): “Valutazione degli apprendimenti e del Sistema educativo di istruzione e di formazione”: “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (…)” In questo primo documento la formulazione è generica ma già esclude il dirigente. qNel D.lvo 59 del 2004 all’art. 8 – “La valutazione nella Scuola Primaria” - commi 1 e 2 troviamo quanto segue: 1. la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. qLa C.M. n. 29 del 2004 aggiunge alcune informazioni su quali debbano essere gli elementi di valutazione conseguenti agli aspetti introdotti dalla riforma, infatti al paragrafo “Aspetti significativi del provvedimento legislativo” leggiamo quanto segue: La valutazione degli alunni: · viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo; · è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali; · riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento. In buona sintesi: per la primaria, il dirigente scolastico non deve convocare e presiedere alcun organo collegiale con finalità valutative, né interferire con tali operazioni. Storicamente prima degli anni ‘90, la valutazione degli alunni era affidata al docente unico di classe; In base alla legge di riforma 148 del 1990, la valutazione diventa prerogativa degli insegnanti del modulo; con la riforma Moratti continua a rimanere prerogativa dei docenti di classe a cui si è aggiunta la competenza sulla decisione di non ammissione, per la quale non occorre più la delibera del Consiglio d'Interclasse, ma la decisione all'unanimità del gruppo docente alla fine del periodo biennale. Purtroppo l'avvento dell'autonomia e l'istituzione della dirigenza scolastica hanno creato alcune, speriamo poche, situazioni di confusione. Michela Gallina e Gaetano Mattera
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