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APRILE - MAGGIO 2004
VADEMECUM GRADUATORIE PERMANENTI
GRADUATORIE PERMANENTI tutto il materiale utile alla compilazione dei moduli
GENNAIO
DOMANDA
DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
CON REQUISITI RIDOTTI
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori, quindi anche ai dipendenti della scuola, assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Il diritto alla stessa deriva dal versamento dei contributi e dal possesso dei requisiti.
L’indennità di disoccupazione è di due tipi: quella con requisiti normali e quella con requisiti ridotti.
L’indennità di disoccupazione “ordinaria” (si veda a proposito SAM-Notizie n. 88) prevede il possesso di requisiti normali:
- almeno due anni di contributi e quindi di assicurazione per la disoccupazione involontaria
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal
licenziamento.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere presentata da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- anzianità assicurativa biennale con almeno 78 giorni di servizio effettivo nell’anno solare precedente (sono validi anche i giorni lavorati in settori diversi e sono comprese le malattie, infortuni, maternità e le festività purchè regolarmente retribuite);
- almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno solare nel quale viene richiesta l’indennità;
- cessazione del rapporto di lavoro non dovuta a dimissioni.
Per quest’ultima, la domanda va presentata all’INPS, pena la decadenza, dall’ 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
L’indennità viene corrisposta per un periodo non superiore ai 156 giorni e l’importo giornaliero non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera.
Disoccupazione ordinaria
CON REQUISITI NORMALI
E'
un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione
involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti
di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
REQUISITI
L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può
far valere:
· almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
· almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità viene corrisposta per 180 giorni. Dal 1°gennaio
2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
LA DOMANDA E LA DECORRENZA
La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal
licenziamento. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione che
accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di
disponibilità presentata ai Centri per l’impiego.
L'indennità decorre:
· dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro
i primi 7 giorni;
· dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri
casi.
L’IMPORTO
L'indennità è corrisposta nella misura del 40%
della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro,
nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2003 è di € 791,21,
elevato a € 950,95 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione
lorda mensile superiore a € 1.711,71. l’indennità viene pagata mensilmente
dall'INPS con un assegno.
QUANDO
CESSA
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
·
ha percepito tutte le giornate
di indennità;
· viene avviato ad un nuovo lavoro;
· diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di
vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno
di invalidità).
IL
RICORSO
Nel caso in cui la domanda venga respinta
l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può
essere:
· presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la
domanda;
· inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno;
· presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti
utili.
SUPPLENTI IN MATERNITA’
Una supplente avente diritto alla nomina in quanto si trova in posizione utile in graduatoria, ma che non può assumere servizio perché si trova in astensione obbligatoria per maternità, ha ugualmente diritto a percepire l’indennità di maternità come se avesse assunto servizio, secondo il nostro contratto il 100% dello stipendio.
Quanto sopra è stato acquisito dopo le recenti pronunce del Consiglio di Stato (n. 5261 del 5/10/2001) e della Corte Costituzionale (n. 337 del 7/11/2003).
DICEMBRE
Altro
fumo negli occhi?
Nuove assunzioni o licenziamenti in sordina?
In data 14 novembre 2003 il Consiglio dei Ministri ha
dato il via al decreto che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 15000
unità fra insegnanti e personale ATA. La quota riservata agli insegnanti è del
50% circa, finalmente una buona notizia dopo due anni di blocco totale delle
assunzioni, una goccia nel mare se pensiamo che queste assunzioni porteranno il
beneficio di ¾ di insegnante per scuola. E mentre in Parlamento si discute
sull’aumento del bonus per le
famiglie che iscrivono i figli nelle scuole paritarie, si fa passare sotto
silenzio che 6000 insegnanti, dichiarati inidonei per motivi di salute,
rischiano il licenziamento. La legge finanziaria dello scorso anno aveva
stabilito che i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ed impiegati
attualmente in mansioni diverse potessero chiedere di essere utilizzati presso
altre pubbliche amministrazioni, in caso di mancata richiesta, decorsi cinque
anni dall’emanazione della legge, sarebbero stati licenziati. Si apprende ora
che il Ministero della Funzione Pubblica ha rifiutato ai docenti la cosiddetta mobilità
intercompartimentale (lo spostamento da una pubblica amministrazione
all’altra) in quanto i docenti non sarebbero in “esubero” rispetto
all’organico.
E’ grave che il gioco delle parti tra due ministeri
rischi di condurre al licenziamento di tante migliaia di insegnanti, tanto più
che esistono delle leggi che prevedono il collocamento obbligatorio ed il lavoro
protetto per i cittadini invalidi. Ci si trova inoltre di fronte all’ennesima
violazione di un contratto appena sottoscritto che, è bene ricordarlo, aveva
ripristinato la possibilità, per i docenti impediti da motivi di salute, di
essere utilizzati in altri compiti.
Tutto questo nell’Anno del Disabile!!!
Se facciamo una semplice sottrazione, ci rendiamo
conto che, almeno per quanto riguarda gli insegnati, il numero effettivo di
assunzioni, compensato dai probabili licenziamenti, scende a 1500 a fronte di
circa 100.000 posti vacanti!
Michela Gallina
Assenze
dei precari
Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.
L’art.:
19 del CCNL 2002/05 disciplina la materia in questione affermando che, per
quanto riguarda le ferie, queste sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie, queste verranno liquidate al termine dell’anno
scolastico o dell’ultimo contratto dell’anno scolastico in corso. Non è
obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni,
in alternativa vengono pagate al momento della cessazione del rapporto.
Il
personale nominato per tutto l’anno scolastico
(fino al 31/08) o fino al termine delle lezioni, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a
9 mesi in triennio scolastico. In ciascun anno la retribuzione spetterà per
intero nel primo mese di assenza e per il 50% nel secondo e terzo mese. Per il
periodo rimanente il personale ha il diritto alla conservazione del posto senza
assegni.
Anche
per gli insegnanti di religione, assenti per malattia, vale il diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore ai 9 mesi, con le
stesse modalità di retribuzione dei colleghi di cui sopra.
Le
assenze per malattia retribuite parzialmente non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I
supplenti temporanei (quelli nominati dal D.S.) hanno diritto alla conservazione del posto
per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%, nei limiti
della durata del contratto stesso. Tali periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono la
maturazione dell’anzianità di servizio.
Il
personale con contratto a tempo determinato ha diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami nel limite di 8
giorni complessivi per anno scolastico, compresi eventualmente quelli di
viaggio; possono fruire inoltre di 6 giorni di permessi per motivi personali
o familiari (che vanno possibilmente documentati anche mediante
autocertificazione).
Le
assenze non retribuite interrompono l’anzianità di servizio.
In
caso di lutto (perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado) il dipendente
ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito computabili nell’anzianità di
servizio.
IL MESTIERE DEL SUPPLENTE
“Se non avessi avuto necessità di quello stipendio, forse me ne sarei andato via zitto zitto, e ancora oggi, probabilmente, la V C della Scuola “Dante Alighieri” sarebbe in attesa del suo dominatore…
Il Direttore mi strinse forte un braccio, se n’andò per non vedere e mi lasciò solo davanti alla porta della V C…. I ragazzi mi fissavano, io li fissavo a mia volta, e improvvisamente compresi che il capo era il ragazzo di prima fila – piccolissimo, testa rapata, due denti di meno, occhietti piccoli e feroci – che palleggiava da una mano all’altra un’arancia e mi guardava la fronte….”
Così Giovanni Mosca racconta la sua prima esperienza di supplente nel famoso libro “Ricordi di scuola” (Rizzoli, 1939). Ma è cambiato veramente qualcosa per i cosiddetti “precari”?
Ne esistono diverse categorie: quelli considerati “storici” sono colleghi che vivono nella scuola da anni, sono inseriti nelle graduatorie permanenti ed hanno spesso un incarico annuale ed un rapporto, con la classe ed i colleghi, di una certa lunghezza (fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche di giugno); altri, però, non sono ancora abilitati ed hanno diritto soltanto, essendo nelle graduatorie d’Istituto, alle supplenze temporanee assegnate dal Dirigente scolastico: “supplenzine”, per lo più.
Nella scuola compaiono e scompaiono e godono di ben poca considerazione, sia dagli insegnanti titolari di classe sia dagli alunni e dalle famiglie. Il loro impegno, però, è di tutto rispetto e forse anche più difficile di chi ha un rapporto costante con la classe, sia per quanto riguarda la disciplina da far rispettare sia per le attività didattiche da scegliere ed attuare nei pochi giorni della nomina: non conoscono i bambini, devono inserirsi velocemente in una programmazione preesistente ed in consuetudini di vita quotidiana che, vista l’età degli alunni, sono fortemente caratterizzate. Come organizzarsi per l’uscita da scuola? Ai gabinetti ci vanno individualmente o si accompagnano in fila ad ore precise? Dov’è la palestra? Hanno le scarpe adatte? La merenda: in classe o in cortile?
I bambini captano le incertezze dell’insegnante e ne risente anche l’aspetto didattico: vediamo i quaderni, quali sono state le ultime lezioni? Che libri avete? Oggi, che orario? Compiti domestici? …
Gli interventi dei colleghi supplenti, naturalmente, devono essere inizialmente improvvisati e poi diversamente impostati, in considerazione della lunghezza della nomina: in due-tre giorni possono svolgere soltanto unità didattiche “mignon” con verifiche immediate, se vogliono rendere il lavoro più produttivo ed avere la soddisfazione di un risultato concreto, ma senza neppure incontrare i colleghi contitolari e riuscire a leggere la programmazione settimanale concordata. Su distanze più consistenti, una o due settimane, i supplenti sono impegnati anche agli incontri di programmazione settimanale (per la scuola elementare) ed alla continuità didattica col lavoro della collega assente.
Riconosciamolo, occorre una flessibilità considerevole per apprendere la complessità di una professione che si è conosciuta soltanto con poche ore di tirocinio e per adattarsi alle diverse realtà scolastiche esistenti.
Per chi entra in ruolo (quando succederà di nuovo?) è previsto un anno di formazione, la nomina di un docente tutor , ma per chi entra nella scuola come supplente non c’è un’accoglienza organizzata, ed allora perché non pensarci all’interno di ogni nostro Istituto? Invece di costituire Commissioni anche poco produttive, nominare “referenti” di plesso* o quant’altro, perché non compensare, col fondo d’Istituto, un mini-gruppo di insegnanti che si impegnino nell’accoglienza ai supplenti, presentando loro il POF, gli ambienti della scuola, le sue caratteristiche specifiche, gli strumenti di valutazione che sono stati adottati… Sarà senz’altro più utile che occuparsi del riordino dei sussidi (perché non lasciarlo ai bidelli?) e persino, forse, dell’eterna “Commissione Continuità”.
Giuliana Bagliani
* sono figure inesistenti nel nostro Contratto di Lavoro, assumono incarichi organizzativi che spettano al Dirigente Scolastico/alla Segreteria/ai bidelli, la loro carica è pagata illegittimamente perché il D.S. può “pescare” nel fondo d’Istituto soltanto per 2 (due) suoi collaboratori e non per più: in 3 (tre) in fondo, ce la faranno! Noi abbiamo da occuparci della didattica e non degli aspetti organizzativi (trovare supplenti, dividere le classi, telefonare alla sede centrale, far circolare le Circolari….).
SETTEMBRE
LA STORIA INFINITA
Negli ultimi giorni di agosto non c’è stato telegiornale o quotidiano che non abbia parlato o scritto degli insegnanti precari. Quale onore!!! Abbiamo imparato che ci sono i “precari storici” (abilitati tramite concorsi, con svariati anni di servizio, anche 20!) e i “precari sissini” (abilitati tramite la scuola di specializzazione), due eserciti l’un contro l’altro armati: la famosa “Guerra fra poveri”!!! Fortunatamente per i precari delle materne e delle elementari almeno il problema dei punteggi, per ora, non sussiste, riguarda invece i professori supplenti per i quali sono previsti differenti iter formativi.
Che cosa abbia capito l’opinione pubblica non ci è dato sapere, ma, si presume, ben poco, visto che anche per chi è addetto ai lavori, la questione è di difficile comprensione. Una cosa è certa: si è voluto “montare” il problema lasciando che i precari si “scannassero” fra loro (per un pugno di… punti) a colpi di sentenze del
T.A.R. o del Consiglio di Stato che si annullavano a vicenda ritornando al punto di partenza dopo mesi e mesi di contestazioni. Probabilmente c’è stato un DISEGNO sotteso di porre l’attenzione su questo FALSO PROBLEMA (che avrebbe potuto essere risolto in modo veloce ed equo con un Decreto Legge che desse pari dignità alle varie abilitazioni equiparando i punteggi) per mascherare così il VERO PROBLEMA: la non immissione in ruolo.
Questo infatti è il secondo anno consecutivo di BLOCCO DELLE ASSUNZIONI a fronte di circa 180.000 insegnanti precari di cui la metà con nomina annuale (assunti il primo settembre e licenziati il 31 agosto).
Di chi sono le responsabilità?
Come giustamente ha ricordato il Ministro Moratti: “…in materia di precariato l’attuale Governo ha ricevuto una pesante eredità dal precedente esecutivo”. Nulla di più vero, però questo governo si è mosso e si sta muovendo in modo da aggravare la situazione sempre più pesante e vergognosa dei precari che sta diventando una vera e propria EMERGENZA SOCIALE.
E’ da più di un anno che i due ministri Moratti/Tremonti motivano le mancate immissioni in ruolo col fatto che ci sono pochi soldi e che devono fare i conti. Se hanno bisogno di aiuto li potremmo aiutare noi, anche perché i conti sono semplici da fare: per quanto riguarda la mancanza di fondi se cercassero bene li troverebbero come hanno trovato i 30 milioni di Euro per tre anni a favore delle scuole paritarie o della possibile assunzione di 20.000 insegnanti di religione.
Il Ministro ha annunciato che a metà settembre presenterà al Consiglio dei Ministri un disegno di legge per il riordino del SISTEMA di RECLUTAMENTO e per riequilibrare i punteggi, per ora a tutto vantaggio dei cosiddetti “sissini”. Meglio tardi che mai, ma allora perché non prima? Incompetenza? Impreparazione? O premeditazione? A voi l’ardua sentenza…
…e la storia continua…
Alberta Garelli
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