Liquidazione TFR
Salve, sono un’insegnante di ruolo, vorrei sapere se è possibile chiedere un’anticipazione sulla liquidazione del TFR perchè ne avrei bisogno per lavori di ristrutturazione della casa o se eventualmente, per questa ragione, vi siano prestiti o altri tipi di agevolazioni offerte da altri enti.
Grazie
Tiziana C.
Cara Tiziana,
purtroppo non è possibile richiedere la liquidazione del TFR per le stesse ragioni che ci escludono dalla possibilità di esprimere il silenzio assenso. Lo Stato infatti versa per noi solo dei contributi figurativi e virtuali, ma non c’è un reale movimento di denaro, pertanto la possibilità di chiedere la liquidazione del TFR costringerebbe lo Stato a versare dei soldi reali e questo gli creerebbe delle difficoltà finanziarie non indifferenti. Diverso è il discorso per chi invece lavora presso aziende private.
Se hai bisogno di prestiti puoi entrare nel sito dell’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) e vedere che tipo di tassi applicano in rapporto all’entità della somma richiesta. Consulta www.inpdap.it ; oppure puoi chiedere un piccolo prestito o un contributo straordinario (fino ad € 1200) all’ENAM.
Inidoneità
Sono un’insegnante di scuola materna dall’a.s. 1977-78, dichiarata nel 1990 permanentemente inidonea all’insegnamento per motivi di salute e utilizzata in altri compiti come bibliotecaria presso un istituto comprensivo di X.
Ho letto sul vostro interessante sito in Rubriche “Inidoneità all’insegnamento” a cura di Giuliana Bagliani e sono rimasta colpita da questa frase: “nel caso di inidoneità permanente alla funzione docente, non potendo essere obbligati a svolgere un lavoro diverso, si può chiedere di essere utilizzati in altri compiti, ma anche rinunciare ad altra utilizzazione e si è così automaticamente licenziati, con diritto però alla corresponsione immediata della pensione soltanto se si è raggiunto il numero minimo di anni di servizio richiesti (15 anni)”. Conoscerete senz’altro la difficile situazione in cui ci ritroviamo da cinque anni noi docenti inidonei e come la finanziaria 2007 non abbia fatto altro che confermare (prorogando soltanto al 31 dicembre 2008), l’art. 35 di quella del 2003 che prevede il nostro licenziamento se dopo cinque anni non fossimo transitati nel settore amministrativo (ad ora siamo sempre dei docenti se pur utilizzati). Allora in base al vostro articolo mi e vi chiedo gentilmente: se entro la fine del 2008 (ad ora data ultima) io mi rifiutassi di transitare nei ruoli amministrativi e fossi licenziata (così come è chiaramente previsto dalla legge che parla di “risoluzione del rapporto di lavoro”), avendo 30 anni di servizio, percepirei secondo voi immediatamente la pensione, indipendentemente dalla mia età anagrafica (ho 57 anni)? Spero tanto che mi rispondiate e vi ringrazio in anticipo.
Patrizia N.
Gentile collega,
il diritto al percepimento della pensione scatta al momento della dichiarazione di "inidoneità permanente" ed a condizione che si possieda un'anzianità contributiva di almeno 15 anni.
Nel tuo caso il discorso è diverso: avendo accettato l'utilizzazione in altri compiti ed in via permanente, non ricadi più nell'ipotesi precedente.
Per te, a questo punto, il diritto a pensione scatterebbe solo nel caso fossi dichiarata inidonea anche alle nuove mansioni per motivi di salute, non per il transito in ruoli amministrativi.
In merito si è pronunciato il Consiglio di Stato.
Orario di funzionamento
Sono una vostra iscritta, insegnante di scuola primaria.
Quest’anno la nostra dirigente ha deciso di aggiungere un rientro pomeridiano rispetto ai due previsti fino all’anno scorso e questo ha creato non pochi problemi organizzativi e nella formulazione dell’orario degli insegnanti: praticamente siamo rimasti senza ore di contemporaneità e non siamo neanche in grado di far fronte alle sostituzioni.
Le famiglie sono in disaccordo con la scelta operata dalla dirigente.
Ma è vero che l’autonomia consente al dirigente di prendere queste decisioni senza consultare gli organi collegiali?
Maria F.
Cara Maria,
la scelta della tipologia di organizzazione oraria è una competenza del Consiglio di Circolo o Istituto, pertanto non è possibile che la tua dirigente, appellandosi al principio dell’autonomia, scelga di sua arbitraria iniziativa di modificare l’orario scolastico senza il supporto di una delibera dell’organo collegiale preposto che, a sua volta, deve tener conto del parere
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