Gentili colleghi,
sono un’insegnante della primaria; quest’anno, per tutta una serie di problemi personali e familiari, mi vedrò costretta a richiedere il part-time. Parlando con alcune colleghe è emerso però che il part-time non mi esonererà dalle riunioni pomeridiane, questo per me sarebbe un problema, volevo chiedervi delle delucidazioni in proposito.
Antonietta G.
Cara Antonietta,
quello che hai sentito dire dalle tue colleghe è parzialmente vero; in realtà si tratta di un problema che già altre volte abbiamo denunciato come ingiustizia nei confronti degli insegnanti in part-time.
Quando tu parli di riunioni pomeridiane penso ti riferisca alle attività funzionali all’insegnamento collegiali, ossia quelle normate dall’art.: 27 del CCNL 2002-05, vale a dire le 40 ore del comma 3 lettera a) (collegio dei docenti, programmazione di inizio e fine anno, informazioni quadrimestrali alle famiglie) e a quelle della lettera b), non superiori alle 40 ore (consigli di classe o interclasse).
La logica ed il buon senso, suffragati dalle normative europee, vorrebbero che queste ore fossero ridotte in proporzione così come lo sono le ore di insegnamento, invece no, la questione è stata ed è oggetto di controversie. I problemi nascono dall’interpretazione dell’O.M. 446/97 che, all’art. 7 (facente riferimento al precedente CCNL, quello del 99) cita testualmente quanto segue: “Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto parziale. Restano comunque fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt 40 e 42, II e III comma del CCNL 1999. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”.
I confederali hanno fatto apparire nei loro siti l’interpretazione (anostro avviso arbitraria) in base alla quale le attività individuali previste dalla funzione docente e le 40 del collegio docenti debbano essere svolte per intero (quindi lavorando gratis) e solo quelle riferite alle riunioni del Consiglio di classe, interclasse o intersezione debbano essere ridotte in proporzione. La nostra federazione ha denunciato questa ingiustizia ma si sa come i confederali considerino già l’insegnamento un lavoro part-time, motivo per cui hanno inventato gli impegni aggiuntivi, come se la funzione docente di per se stessa non bastasse ad equiparare l’orario della docenza a quello degli altri orari di lavoro.
Altre attività pomeridiane potrebbero essere quelle aggiuntive o “straordinarie”. In quanto insegnante in part-time sei esonerata da tutte le attività aggiuntive (che non sono comunque obbligatorie per nessuno) a carattere continuativo.
Gentile Sindacato,
nell'anno scolastico corrente sono in servizio a tempo pieno (24 h) e al momento usufruisco di astensione (per maternità) obbligatoria che successivamente diventerà facoltativa; mi rimarrà una quota di astensione facoltativa anche per il 2006/2007. Passando a un contratto di lavoro part-time nel prossimo anno scolastico, avrò ugualmente diritto a usufruire dell'astensione facoltativa come se fossi in servizio 24 h. oppure il congedo verrà ridotto?
Le modalità del part-time (verticale o orizzontale, numero di giorni alla settimana...) vanno concordate con il Dirigente Scolastico? Quali attività aggiuntive ho l'obbligo di svolgere nel caso di part-time?
Grazie
Mara V.
Cara Mara,
il part-time non riduce i periodi di congedo parentale, essi non sono rapportati all'orario di servizio prestato, quindi avrai diritto ad usufruire di tutta l’astensione facoltativa.
Per quel che riguarda le modalità del part-time sì, queste vanno concordate con il dirigente, tu puoi scegliere l'entità della riduzione oraria. Le attività aggiuntive non sono mai obbligatorie e in particolare chi è in part-time è escluso dalle attività aggiuntive di carattere continuativo.
Cari colleghi,
vi scrivo per sapere quale sia la riduzione oraria giornaliera per allattamento. E' cumulabile settimanalmente? Nel mio plesso le lezioni sono distribuite su cinque giorni nell’arco della settimana.
Antonella R.
Cara Antonella
la riduzione giornaliera per allattamento è di un'ora se l'orario di lavoro non supera le 6 ore, altrimenti, a partire da 6 ore di servizio, le ore per allattamento diventano due.
Non sono cumulabili nella settimana in quanto giornaliere.
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